INTERREG VI-A Italia-Malta - Avviso pubblico n.2/2025
Sì. Si conferma che le Università rientrano nella categoria delle “organizzazioni di istruzione e formazione” e sono pertanto soggetti ammissibili alla presentazione di progetti nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 4.1 – Aumentare l’efficienza e l’efficacia della cooperazione nell’area transfrontaliera.
Le Università possono partecipare ai progetti relativi a tutti gli ambiti strategici prioritari indicati nell’Avviso, ovvero:
- Innovazione e sviluppo economico;
- Rafforzamento delle competenze;
- Protezione civile e gestione delle emergenze;
- Turismo sostenibile e patrimonio culturale;
- Protezione della natura e biodiversità.
Si precisa che, in coerenza con l' art. 2, punto 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento Disposizioni Comuni), “qualsiasi organismo pubblico o privato – con o senza personalità giuridica – o persona fisica responsabile dell’avvio o dell’attuazione delle operazioni” assume la qualifica di beneficiario ai sensi del suddetto regolamento e pertanto tutti i soggetti che presentano una proposta progettuale in partenariato, laddove la proposta venisse ammessa a finanziamento, assumerebbero il ruolo di beneficiari.
Si precisa ulteriormente che, nell'ambito di una proposta progettuale, la distinzione tra capofila e partner attiene esclusivamente alla ripartizione delle responsabilità, come disciplinato dall’art. 26 del Regolamento (UE) 2021/1059.
Nel caso in cui, la vostra organizzazione, non abbia approvato il bilancio nelle ultime due annualità, è ammissibile che la stessa faccia riferimento all' ultimo bilancio approvato per dimostrare la propria capacità finanziaria sulla base del metodo di calcolo previsto dall'Avviso attraverso la compilazione dell' Allegato C. Rimane inteso, che l' Autorità di Gestione, potrà procedere a ulteriori verifiche in linea con l’art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento Disposizioni Comuni).
Per i soggetti che, in forza della normativa applicabile, non sono tenuti alla redazione del bilancio, i proponenti potranno utilizzare e allegare gli ultimi documenti contabili predisposti secondo le rispettive normative nazionali, fermo restando che gli stessi consentano di individuare con chiarezza il proprio patrimonio netto. I candidati dovranno, in ogni caso, predisporre l' Allegato C dell'Avviso Pubblico. Rimane inteso, che l' Autorità di Gestione, potrà procedere a ulteriori verifiche in linea con l’art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento Disposizioni Comuni).
Il candidato è inviato a esprimere se la proposta progettuale ricade nell'ambito della scheda 1 ovvero nell' ambito della scheda 2 nella sezione "A.2 Sintesi del progetto" della scheda progettuale.
Per le amministrazioni italiane è obbligatorio l’uso della firma digitale, che non richiede l’apposizione di ulteriori timbri. La firma digitale è ammessa sia in formato CAdES sia in formato PAdES.
I beneficiari maltesi, qualora non provvisti di firma digitale, possono procedere con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro dell’ente.
In entrambi i casi, i contenuti degli allegati devono essere riportati su carta intestata del rispettivo ente.
I box 10, 11 e 12 devono essere selezionati. Benché ciascun partner provveda alla compilazione della relativa sezione di autovalutazione su JEMS in merito alla presenza di un aiuto di Stato, la valutazione finale circa la sussistenza o meno di un aiuto di Stato rientra nella responsabilità dell'Autorità di Gestione.
La copertura del 20% del contributo nazionale rappresenta una spesa sostenuta dall’ente, anche attraverso un contributo in kind.
Una volta quantificato tale importo lo stesso dovrà essere indicato nel campo 25 dell’Allegato A “di provvedere alla quota di contributo nazionale (CN) pari ad EURO____, corrispondente al 20% del budget progettuale, mediante”.
Lo stesso importo va altresì inserito in “le proprie risorse finanziarie per un valore di € ____ (nel caso di partner pubblici, “organismi di diritto pubblico” partner privati maltesi)“.
Nel caso in cui la proposta progettuale non preveda “soluzioni tecnologiche”, i campi devono essere compilati indicando “0” nei box di questa voce.
La percentuale va calcolata come: budget assegnato all’Ente che sottoscrive la dichiarazione per i WP tecnici / budget totale per i WP tecnici.
Per quanto sopra, la percentuale è data dalla somma del budget di tutti i WP, tranne il WP1, del partner / il budget totale di progetto al netto del WP1 complessivo del progetto.
Non è previsto un format predefinito per la redazione dell’atto amministrativo formale di approvazione della proposta. Il documento può pertanto essere predisposto liberamente dal soggetto proponente, nel rispetto delle consuete prassi adottate dallo stesso e fermo restando il contenuto minimo richiesto previsto dall’art. 16 dell’Avviso.
L’atto di cui al punto 4 dell’art. 16 richiede almeno una dichiarazione esplicita di approvazione della proposta, sottoscritta dal soggetto titolato / legale rappresentante, e l’indicazione dell’ammontare complessivo del budget per la realizzazione delle attività progettuali di tutto il partenariato.
Le risorse finanziarie messe a disposizione per la selezione dei progetti di cooperazione, sono erogate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte dei beneficiari e ritenute ammissibili, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, da parte degli organi competenti del programma.
Tuttavia, è prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione delle risorse pari al 50% del FESR di ciascun partner nell’ambito del progetto approvato, fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, a seguito della sottoscrizione e approvazione del contratto di sovvenzione. La successiva tranche di anticipazione, pari al 30% del budget, verrà erogata ai partner che avranno speso e certificato l’intera somma precedentemente anticipata.
La tempistica di ricevimento delle anticipazioni da parte dei beneficiari è stimata in circa tre mesi dal momento della presentazione della richiesta all’Autorità di Gestione, effettuata dal capofila per conto dei partner.
Pertanto, ferma restando la possibilità di richiedere un’anticipazione delle risorse, ciascun beneficiario (Capofila e Partner) dovrà assicurare – successivamente all’approvazione della proposta progettuale – le necessarie risorse finanziarie per l’avvio delle attività progettuali.
L'erogazione dell'anticipazione a soggetti privati è subordinata all'acquisizione di una fidejussione a copertura dell'importo richiesto a titolo di anticipazione.
In assenza di una fidejussione l'Autorità di Gestione rimborserà le spese sostenute a valle della rendicontazione delle stesse effettuata sulla base delle scadenze previste nel Manuale sulle modalità di rendicontazione della spesa e sulle verifiche di gestione" reperibile al seguente link https://italiamalta.eu/manuale-di-rendicontazione-aggiornamento-ottobre-2025/
Come previsto dall'art. 8 dell'Avviso Pubblico 02/2025, per i soli beneficiari italiani (pubblici, organismi di diritto pubblico e privati) il contributo nazionale, pari al 20%, è assicurato dal Fondo di Rotazione nazionale, salve le norme sugli aiuti di Stato.
L'indicazione di soluzioni tecnologiche nell'ambito dell'Avviso 02/2025 è previsto nell'ambito della scheda 1 finalizzata alla promozione della ricerca collaborativa transfrontaliera attraverso lo sviluppo di proposte progettuali orientate principalmente a prototipi, test validati e supportati da scalabilità reale evitando ad ogni modo proposte progettuali di natura meramente esplorativa. Le soluzioni elaborate devono prevedere lo sviluppo tecnologico da un TRL minimo pari a 3 sino ad almeno un TRL 5. La definizione del TRL di partenza dovrà essere dimostrata in fase di presentazione del progetto attraverso una valutazione da parte di esperti individuali o enti di valutazione indipendenti con comprovata esperienza nell’ambito disciplinare del settore di intervento delle soluzioni che verranno sviluppate.
In termini generali, un investimento pubblico può essere definito come l’insieme delle spese per l’acquisto di strumenti e/o infrastrutture per la realizzazione di un obiettivo (es. potenziamento di un laboratorio, prototipazione di un prodotto, infrastruttura digitale, ripristino di un’area).
Il contratto di ricerca rientra nella categoria di costo “Costi per il personale”. In caso di approvazione del progetto la relativa spesa potrà essere rendicontata unicamente in tale categoria, laddove il beneficiario abbia optato per la rendicontazione a costi reali.
Laddove il beneficiario abbia optato per il tasso forfettario per i costi del personale, lo stesso viene calcolato come tasso fisso pari al 20% dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale e la spesa non è soggetta a rendicontazione.
Non è possibile rendicontare il contratto di ricerca in altre categorie di costo. La scelta tra costo reale o tasso forfettario viene compiuta da ciascun beneficiario in fase di presentazione del progetto e non potrà essere modificata in caso di approvazione.
Il Regolamento (UE) 2021/1059 agli artt. 39 e 42, disciplina le caratteristiche dei “costi del personale” e dei “costi per consulenze e servizi esterni. Tali previsioni sono ulteriormente precisate nel Manuale sulle modalità di rendicontazione della spesa e sulle verifiche di gestione (vers. Ottobre 2025) reperibile nel sito del programma al seguente link: https://italiamalta.eu/manuale-di-rendicontazione-aggiornamento-ottobre-2025/
A tal riguardo, il suddetto manuale prevede che al fine di determinare la corretta imputazione alla categoria di spesa “costi del personale” o “costi per consulenze e servizi esterni” è necessario verificare la caratteristica preminente della prestazione:
- quando essa è di natura subordinata o equiparabile ad una prestazione di lavoro para-subordinato con coinvolgimento continuativo nell’attuazione del progetto, i relativi costi rientrano nel “personale interno”;
- se ha le caratteristiche di una prestazione occasionale, estemporanea e particolare, affine a un servizio o consulenza, i relativi costi rientrano nella categoria “costi per consulenze e servizi esterni”;
- i costi per incarichi individuali conferiti ai sensi del D.Lgs. 165/2001 sono imputati a “costi per consulenze e servizi esterni”.
Nel caso dei costi per attrezzature è fondamentale distinguere tra:
- Strumentazione di supporto per la realizzazione del progetto – È ammesso l’intero prezzo di acquisto a condizione che l’uso sia esclusivo per il progetto e che il periodo di ammortamento sia pari o inferiore alla vita residua del progetto; fermo restando che l’imputazione del costo (ammortamento) dovrà avvenire in base all’utilizzo effettivo, secondo le regole contabili del singolo cespite. Se la durata dell’utilizzabilità è superiore alla vita residua del progetto, possono essere rimborsati i soli costi di ammortamento, a condizione che siano calcolati secondo le norme nazionali e in funzione del periodo di cofinanziamento del progetto e che per lo stesso acquisto di beni non sia già stato concesso un altro contributo UE o nazionale.
- Strumentazione tematica e specifica per il progetto – In questa categoria rientrano tutte le attrezzature facenti parte dell’oggetto principale degli interventi, il cui uso esclusivo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto (ad esempio: software specifici, strumenti tecnici, ecc.). Per questo tipo di attrezzature, l’intero costo è ammissibile a condizione che vengano mantenute le proprietà e l’uso previsto per almeno cinque anni, dal 31 dicembre dell’ultimo anno dal pagamento finale dell’AdG al beneficiario capofila e 10 anni in caso l’operazione rientri nella fattispecie degli Aiuti di Stato, e siano essenziali per il progetto.
Per i beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,00 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Sono inoltre ammissibili i costi accessori quali trasporto, installazione e consegna.
Nei casi previsti, l’ammortamento dovrà essere contabilizzato in conformità alla normativa vigente nei paesi partecipanti al programma e ai coefficienti civilistici e fiscali indicati nel registro dei beni ammortizzabili.
La locazione, il leasing e l’acquisto di attrezzature (es. macchinari, apparecchi e allestimenti/equipaggiamenti) sono ammissibili se l’impiego di tali beni è strettamente necessario all’attuazione dell’operazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi.

