Comitato di Sorveglianza

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento Generale sui Fondi, Italia e Malta istituiscono un Comitato di Sorveglianza per monitorare l'attuazione del programma, in accordo con l'Autorità di Gestione

Il Comitato di Sorveglianza è responsabile della supervisione dei processi di attuazione del programma e dei progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi; è composto da 12 membri, 6 italiani e 6 maltesi

Per la Repubblica Italiana:

• un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione o dell’Agenzia per la coesione territoriale, a seconda degli argomenti all’ordine del giorno;
• un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (MEF-IGRUE);
• un rappresentante regionale dell’Autorità Ambientale;
• un rappresentante regionale referente per le pari opportunità;
• un rappresentante della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione;
• un rappresentante dell’Associazione dei Comuni Siciliani

Per la Repubblica di Malta:
• un rappresentante del Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto;
• un rappresentante del Ministry for Finance;
• un rappresentante del Malta Environmental & Planning Authority (MEPA);
• un rappresentante del National Commission for the Promotion of Equality (NCPE);
• un rappresentante del DG Strategy and Implementation, OPS, MEAIM;
• un rappresentante del Ministry for Gozo.

Il Comitato di Sorveglianza redige e adotta il proprio regolamento interno e si riunisce almeno una volta all'anno

Alle riunioni del Comitato di Sorveglianza possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti dei seguenti organismi: l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Audit, il Segretariato Congiunto, un rappresentante dell'Autorità di Gestione del PO FESR e del FEASR per la Sicilia e per Malta, due rappresentanti del partenariato istituzionale, uno per la Sicilia e uno per Malta, un rappresentante del partenariato socioeconomico e uno del terzo settore per ciascuno Stato membro e un rappresentante della Commissione Europea con funzioni consultive

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti qualora non si raggiunga la totalità dei consensi; possono essere effettuate a seguito di una procedura scritta

Il Comitato di Sorveglianza

- esamina l'attuazione del programma e i progressi compiuti
- prende le decisioni sulle modifiche del programma proposte dall’Autorità di Gestione.
- può stabilire norme aggiuntive di ammissibilità delle spese

Il Comitato di Sorveglianza, in linea con l'articolo 12 del regolamento CTE, istituisce al suo interno un Comitato Direttivo per la selezione delle operazioni e per contribuire al loro buon andamento